Servizio: I.C.I. ordinaria - Imposta comunale sugli immobili
Breve spiegazione
l'ICI - Imposta comunale sugli immobili è un'imposta comunale dovuta dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, dal superficiario ed enfiteuta e dal locatario finanziario.
Descrizione
Come si determina l'imposta: L'imposta dovuta è determinata applicando al valore del fabbricato, dell0area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile), l'aliquota vigente nel Comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Modalità e termini di versamento: I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. La Dichiarazione ICI: i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato deve denunciare le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui tali modifiche si sono verificate.
In quali casi occorre presentare la dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, che si trovano nel territorio del Comune, per i quali, nel corso dell'anno 2008, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l'ICI oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.
Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI dall'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:
1) atti di compravendita;
2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
3) atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:
assegnazione divisionale a conto di futura divisione
conferma (quando previsto da leggi speciali)
cessioni di beni ai creditori
cessione di diritti reali a titolo gratuito
convenzioni matrimoniali
costituzione di diritti reali a titolo gratuito
costituzione di fondazione
costituzione di fondo patrimoniale
divisioni
donazioni
permuta
prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile
quietanza con trasferimento di proprietà
retrocessione
ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile
riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile
rinunzia di legato
acquisto di legato
costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2008 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle seguenti fattispecie:
5) immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
6) immobili oggetto di locazione finanziaria;
7) immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
8) atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
9) variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
10) terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;
11) area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;
12) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
13) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
14) immobile concessio in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
15) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
16) l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
17) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
18) immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
19) immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Doc-Fa);
20) immobile oggetto di riunione d'usufrutto;
21) immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;
22) immobile di interesse storico o artistico;
23) parti comuni dell'edificio indicate nell'art, 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;
24) immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n° 427 (multiproprietà);
25) immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
26) acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;
27) immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
28) immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.
Chi deve presentare la dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso del 2008 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l'obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Per tutte gli altri casi che hanno comportato modifiche alla determinazione dell'imposta e per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo, soggetto tenuto alla presentazione è sempre il soggetto passivo dell'imposta.
Quando va presentata la dichiarazione
La dichiarazione dovrà essere presentata al Servizio Tributi – Ufficio ICI del Comune di Santa Cesarea Terme entro il 30 giugno 2009, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio e distribuiti gratuitamente. Il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e successivi è stato approvato dal Ministero con decreto del 12/05/2009, i modelli in distribuzione gratuita non sono ancora disponibili in quanto in fase di stampa, può essere utilizzato il modello scaricabile da questo sito o dal sito del Ministero delle Finanze.
Cosa serve
Per un corretto assolvimento degli obblighi tributari è consigliabile munirsi di: - visure catastali aggiornate degli immobili soggetti all'imposta; - eventuale modello di dichiarazione ICI anno 2009 per dichiarare le variazioni intervenute nell'anno 2008;
Il versamento può essere effettuato con:
Bollettino di versamento conto corrente postale n. 88652300 intestato a: Equitalia Lecce spa – santa cesarea terme – Le - ICI
Modello ‘F24 Ici’
Queste le date di scadenza dei versamenti:
entro il 16 giugno 2009 per la prima rata, pari al 50% dell'imposta annua;
dall'1 al 16 dicembre 2009 per il saldo della restante somma.
Cosa fare
Per la dichiarazione: presentare direttamente presso l'ufficio tributi o spedire per posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune di Santa Cesarea Terme - via Roma 159 - 73020 Santa Cesarea Terme (Le), la dichiarazione ICI 2009 per l'anno 2008 compilata in ogni campo e composta da un originale per il comune e dalla copia per l'elaborazione meccanografica; è consigliabile presentarsi anche con la copia per il contribuente in maniera da ottenere il timbro di ricevuta sulla medesima copia.
Riferimenti normativi
D.Lgs. nr. 504/1992 e successive modifiche Regolamento comunale Legge n. 296 del 27.12.2006
Modulistica allegata
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