Descrizione
Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni o agenzie d’affari (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga - nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria - e non è necessaria l’autentica della firma.