Descrizione
Si ricorda agli operatori turistici che esercitano l’attività ricettiva alberghiera (articolo 3 della legge regionale n. 11/1999 e ss.mm. e ii.) e che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (articolo 14 della legge regionale n. 11/1999 e ss.mm. e ii.) che il 31.12. 2024 scade il quinquennio 2020/2024 della classificazione in stelle (articoli 9, 10 e 38 della legge regionale n. 11/1999 e ss.mm. e ii.).
Pertanto, entro tale scadenza è necessario procedere alla presentazione della domanda di rinnovo della classificazione, compilando il modello 3 (presente in allegato alla news) e inviandolo all’ufficio SUAP del Comune territorialmente competente.
Si evidenzia che la predetta scadenza è comune a tutte le strutture ricettive destinatarie della disciplina in oggetto, a prescindere dalla data in cui la classificazione è stata assegnata nell’ultimo quinquennio. L’articolo 6, comma 9, della legge regionale n. 11/1999 e ss.mm. e ii. prevede, infatti, che “per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente”.
Invito ai Gestori di Strutture Ricettive
Si invitano tutti i gestori di strutture ricettive del territorio comunale a provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto per ottenere o rinnovare la classificazione necessaria.
Classificazione Obbligatoria per il Quinquennio 2025-2029
La classificazione delle strutture ricettive è obbligatoria e rappresenta una condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività. La validità della nuova classificazione coprirà il quinquennio dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2029.
Riferimenti Normativi:
- Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - "Disciplina delle strutture ricettive e delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione"
- Legge 17 maggio 1983, n. 217 - Artt. 5, 6 e 10
- Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 13 - Modifiche agli articoli 5 e 6 della L.R. 11/99